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Proposizione 67

È necessario ricordare e cercare di applicare pedissequamente nelle nostre comunità che: «regolare la sacra liturgia compete unicamente all’autorità della Chiesa, che risiede nella Sede Apostolica e, a norma del diritto, nel Vescovo (C.I.C. can. 838)»[37]. Il presbitero, «in tale materia, non aggiungerà, toglierà o muterà alcunché di sua iniziativa. Questo vale in particolar modo per la celebrazione dei Sacramenti, che sono per eccellenza atti di Cristo e della Chiesa, e che il sacerdote amministra in persona di Cristo Capo e a nome della Chiesa per il bene dei fedeli. Questi hanno un vero diritto a partecipare alle celebrazioni liturgiche così come vuole la Chiesa e non secondo i gusti personali del singolo ministro e neppure secondo particolarismi rituali non approvati»[38].


[37] Congregazione per il Clero, Direttorio per il ministero e la vita dei Presbiteri, n. 59.

[38] Ibidem.